Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XII: Autorizzazione per condurre navi
< Art. 12.05 Esame di conduttore
> Art. 12.07 Cambiamento di residenza abituale

Art. 12.06 Contenuto della licenza di condurre

1 La licenza di condurre deve recare almeno le indicazioni seguenti:

a.
cognome, nome, fotografia, domicilio, data di nascita, firma del titolare;
b.
durata di validità;
c.
categoria;
d.
condizioni e oneri;
e.1
autorità rilasciante la licenza, luogo e data dell’allestimento.

2 Se una licenza di condurre è andata smarrita, l’autorità che l’ha rilasciata può allestire su domanda una copia designata come tale.


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali