Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XII: Autorizzazione per condurre navi
< Art. 12.04 Tempo di navigazione richiesto per il conseguimento della licenza di condurre delle categorie B e C
> Art. 12.06 Contenuto della licenza di condurre

Art. 12.05 Esame di conduttore

Il richiedente di una licenza di condurre deve provare lo propria attitudine in un esame teorico e pratico. Tale esame concerne segnatamente i punti seguenti:

a.
prescrizioni concernenti la polizia di navigazione;
b.
comportamento nei singoli casi;
c.
idoneitą a condurre una nave;
d.
conoscenza della via navigabile per i richiedenti di una licenza delle categorie B e C.

Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali