Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XII: Autorizzazione per condurre navi
< Art. 12.02 Licenza di condurre
> Art. 12.04 Tempo di navigazione richiesto per il conseguimento della licenza di condurre delle categorie B e C

Art. 12.03 Condizioni generali da cui dipende il conseguimento di una licenza di condurre

1 Il titolare di una licenza di condurre deve:

a.1
aver raggiunto l’età di:

per la licenza della

categoria A:

18 anni,

categoria B:

21 anni,

categoria C:

21 anni,

categoria D:

14 anni.

b.
essere idoneo a condurre una nave;
c.
aver superato gli esami prescritti (art. 12.05).

2 Le condizioni di idoneità richieste a norma del capoverso 1 lettera b sono adempiute se il candidato dispone di un’idoneità mentale e fisica sufficiente e se, in base alla sua condotta precedente, si può presumere che rispetterà le prescrizioni e agirà in modo da evitare danni ad altre persone. In caso di dubbi sulla sua idoneità mentale o fisica, può essere richiesto un certificato medico. I candidati che intendono ottenere una licenza della categoria B sono obbligati a presentare un certificato medico.2


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
2 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali