Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XII: Autorizzazione per condurre navi
< Art. 12.01 Obbligo del permesso
> Art. 12.03 Condizioni generali da cui dipende il conseguimento di una licenza di condurre
Art. 12.02 Licenza di condurre
1 Le licenze di condurre sono rilasciate per le categorie seguenti:
Categoria A: navi motorizzate non rientranti nelle categorie B e C;
Categoria B: navi passeggeri;
Categoria C: navi mercantili e apparecchi galleggianti muniti di mezzi meccanici di propulsione;
Categoria D: navi a vela.
2 Per condurre navi a vela dotate di motore di potenza superiore a 4,4 kW, occorre inoltre una licenza della categoria A.1
3 La licenza di condurre della categoria B o C è parimente valida per le navi della categoria A.
4 La licenza di condurre può essere rilasciata a determinate condizioni e con taluni oneri. Essa può segnatamente essere limitata a taluni tipi di navi e a taluni settori della via navigabile per ogni categoria.
5 Per la conduzione di navi di tipo speciale (art. 14.01 cpv. 6 primo periodo) occorre presentare, senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 1, un attestato di idoneità specifico.2
6 Per condurre una nave passeggeri con un numero massimo consentito di dodici persone è sufficiente la licenza di condurre rispettivamente della categoria A e D. In deroga all’articolo 12.03 capoverso 1 lettera a, il titolare della licenza di condurre deve avere almeno 21 anni.3
1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
2 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
3 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).