Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XII: Autorizzazione per condurre navi
< Art. 11.06 Approvazione di trasporti speciali
> Art. 12.02 Licenza di condurre

Art. 12.011 Obbligo del permesso

Per condurre navi il cui organo di propulsione ha una potenza superiore a 4,4 kW, oppure navi a vela la cui superficie velica č superiore a 12 m2, č necessario un permesso.


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali