Parte seconda: Norme di circolazione
Capo XI: Diversi
< Art. 11.05 Approvazione di manifestazioni
> Art. 12.01 Obbligo del permesso
Art. 11.06 Approvazione di trasporti speciali
Lo spostamento di navi non costruite in modo rispondente alle prescrizioni della presente ordinanza e di impianti galleggianti (trasporti speciali) deve essere approvato dall’autorità competente. L’approvazione può essere accordata soltanto se non sono compromesse la sicurezza e la fluidità della navigazione e non vi è motivo di temere pericoli o svantaggi a danno della navigazione.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali