Parte seconda: Norme di circolazione
Capo XI: Diversi
< Art. 11.04 Divieto di fare il bagno e d’immersione
> Art. 11.06 Approvazione di trasporti speciali
Art. 11.051 Approvazione di manifestazioni
Le corse di velocità, le feste nautiche e qualsiasi altra manifestazione che può causare concentrazione di navi o intralciare la navigazione devono essere approvate dall’autorità competente. L’approvazione non è concessa se vi è da temere che la manifestazione pregiudichi considerevolmente la navigazione, la sicurezza delle persone, la qualità delle acque, la pesca o l’ambiente e che tali inconvenienti non possano essere evitati o compensati mediante oneri o condizioni.
1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali