Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo XI: Diversi
< Art. 11.02 Pesca al traino
> Art. 11.04 Divieto di fare il bagno e d’immersione

Art. 11.03 Idroplani

Le prescrizioni concernenti la circolazione sono applicabili agli idroplani nella misura in cui non si applica il diritto concernente la navigazione aerea.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali