Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.10 Segnaletica notturna degli apparecchi galleggianti, delle navi al lavoro e delle navi incagliate o affondate
> Art. 10.12 Stazionamento vietato
Art. 10.11 Segnaletica diurna di apparecchi galleggianti, navi al lavoro e navi incagliate o affondate
1 Gli apparecchi galleggianti e le navi che effettuano lavori nell’acqua come anche le navi incagliate o affondate devono recare:
- a.
- sul o sui lati in cui il passaggio può essere effettuato senza pericolo, una bandiera di cui la metà superiore è rossa e quella inferiore bianca oppure due bandiere sovrapposte la superiore rossa e l’inferiore bianca;
- b.
- sul o sui lati in cui il passaggio non può essere effettuato senza pericolo, una bandiera rossa collocata alla stessa altezza come la bandiera rossa e bianca o la bandiera rossa di cui alla lettera a.
2 Le bandiere di cui al capoverso 1 devono essere collocate a un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Se la posizione di una nave affondata impedisce il collocamento delle bandiere su quest’ultima si provvederà a collocarle su un canotto o in altro modo adeguato.
Stato 11. luglio 2006
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