Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.09 Navigazione in tempo di foschia
> Art. 10.11 Segnaletica diurna di apparecchi galleggianti, navi al lavoro e navi incagliate o affondate
Art. 10.10 Segnaletica notturna degli apparecchi galleggianti, delle navi al lavoro e delle navi incagliate o affondate
1 Gli apparecchi galleggianti e le navi che effettuano lavori nell’acqua come anche le navi incagliate o affondate devono recare:
- a.
- sul o sui lati in cui il passaggio può essere effettuato senza pericolo un fuoco ordinario rosso e a circa un metro al di sotto un fuoco ordinario bianco;
- b.
- sul o sui lati in cui il passaggio non può essere effettuato senza pericolo, un fuoco ordinario rosso collocato alla stessa altezza come il fuoco rosso di cui alla lettera a.
2 I fuochi di cui al capoverso 1 devono essere collocati a un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Se la posizione di una nave affondata impedisce il collocamento dei fuochi su quest’ultima, i fuochi devono essere collocati su un canotto o in altro modo adeguato.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali