Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.08 Impiego di sci nautici o di attrezzi analoghi
> Art. 10.10 Segnaletica notturna degli apparecchi galleggianti, delle navi al lavoro e delle navi incagliate o affondate

Art. 10.09 Navigazione in tempo di foschia

Le navi devono arrestarsi se in seguito a diminuzione della visibilitā vi č pericolo per la navigazione.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali