Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.06 Obbligo d’attesa verso le navi passeggeri
> Art. 10.08 Impiego di sci nautici o di attrezzi analoghi
Art. 10.07 Traversata
1 Le navi, eccettuate quelle a remi, che attraversano il Reno, devono scostarsi dalle navi discendenti o ascendenti.
2 Le navi che attraversano il Reno devono tenersi ad almeno 200 metri dalla prua di una nave passeggeri prioritaria giusta l’articolo 1.15 che discende il fiume e almeno a 100 metri dalla prua di una nave che lo risale.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali