Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.04 Incrocio e sorpasso
> Art. 10.06 Obbligo d’attesa verso le navi passeggeri

Art. 10.05 Passaggio sotto i ponti

1 L’incrocio e il sorpasso sono vietati in vicinanza immediata dei ponti e sotto quest’ultimi. Se vi č da temere che delle navi abbiano a incrociarsi sotto un ponte, la nave ascendente deve aspettare a valle del ponte il passaggio della nave discendente. Se richiesto dalla sicurezza della navigazione, le navi devono annunciare mediante «un suono prolungato» il loro avvicinarsi a un ponte.

2 In deroga alle disposizioni del capoverso 1, l’incrocio č autorizzato se in prossimitą immediata dei ponti e sotto questi ultimi il canale presenta una larghezza sufficiente al passaggio simultaneo di due navi.


Stato 11. luglio 2006
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