Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.03 Limitazione della velocità
> Art. 10.05 Passaggio sotto i ponti
Art. 10.04 Incrocio e sorpasso
1 In caso di incrocio, le navi devono tenere la destra. Se non è possibile possono tenere la sinistra a condizione d’emettere tempestivamente il segnale acustico prescritto.
2 L’incrocio o il sorpasso è autorizzato soltanto se il canale presenta una larghezza sufficiente affinché la manovra avvenga senza pericolo.
3 Qualora il canale non presenti una larghezza sufficiente per l’incrocio, la nave ascendente deve aspettare a valle della strettoia sinché sia passata la nave discendente. Se l’incrocio in siffatto passaggio è inevitabile, i conduttori devono prendere tutte le misure possibili affinché ciò avvenga in un luogo e in condizioni presentanti soltanto minimo pericolo.
Stato 11. luglio 2006
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