Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.02 Disposizioni particolari
> Art. 10.04 Incrocio e sorpasso

Art. 10.03 Limitazione della velocità

1 La velocità massima misurata rispetto alla riva è:

a.
di 10 km/h sul settore menzionato all’articolo 10.01 lettera a;
b.
di 10 km/h sul settore menzionato all’articolo 10.01 lettera b;
c.1
di 10 km/h in navigazione contro corrente e di 20 km/h in navigazione discendente lungo il settore menzionato all’articolo 10.01 lettera c.

2 In deroga al capoverso 1 lettera b, la velocità massima ammessa per le navi passeggeri è di 10 km/h in salita e di 20 km/h in discesa.2


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
2 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali