Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 10.01 Campo d’applicazione
> Art. 10.03 Limitazione della velocitą

Art. 10.02 Disposizioni particolari

1 Sui settori menzionati all’articolo 10.01, la prioritą prevista all’articolo 6.05 lettera a si applica soltanto alle navi passeggeri.

2 L’articolo 6.05 lettere b a d, come anche l’articolo 6.11 capoversi 1 e 2 non si applicano ai settori menzionati all’articolo 10.01.

3 L’articolo 6.07 non si applica ai settori menzionati all’articolo 10.01 lettere b e c.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali