Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo X: Disposizioni speciali per il Reno
< Art. 9.05 Numero massimo dei passeggeri
> Art. 10.02 Disposizioni particolari

Art. 10.01 Campo d’applicazione

Le prescrizioni del presente capo s’applicano:

a.
al Vecchio Reno, dal ponte tra Rheineck e Gaissau allo sbocco nel lago di Costanza (fine della palancolata);
b.1
al settore compreso tra Frauenpfahl nella baia di Costanza ed il debarcadero di Ermatingen;
c.2
al settore compreso tra la linea debarcadero di Oehningen/debarcadero superiore di Eschenz, a monte della Stiegener Enge, ed il ponte stradale Sciaffusa-Feuerthalen.

1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
2 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).


Stato 11. luglio 2006
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