Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 0.02 Definizioni
> Art. 1.02 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

Art. 1.01 Conduttori

1 Quando naviga, ogni nave deve essere posta sotto l’autorità di una persona idonea a dirigerla. Questa è chiamata qui di seguito «conduttore».

2 IM pregiudicate le norme concernenti la licenza di condurre, il conduttore di una nave motorizzata deve avere almeno 14 anni.

3 Quando la nave naviga, il conduttore deve essere a bordo. Egli è responsabile dell’osservanza delle norme della presente ordinanza a bordo della nave. A bordo di apparecchi galleggianti in servizio, il responsabile dell’apparecchio può sostituire il conduttore. Il responsabile dell’apparecchio non deve essere necessariamente titolare di una licenza di condurre.

4 Le navi rimorchiate o affiancate devono essere poste sotto l’autorità di un conduttore soltanto se il conduttore della nave che provvede alla propulsione del convoglio o dell’insieme l’esige. Nel caso contrario, egli deve simultaneamente assumere gli obblighi del conduttore mancante.

5 I conduttori delle navi rimorchiate o affiancate devono eseguire gli ordini loro dati dal conduttore dell’insieme. Nondimeno, anche senza tali ordini, essi devono prendere ogni utile provvedimento, richiesto dalle circostanze, per il buon governo delle loro navi.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali