Parte prima: Norme generali
< Art. 0.01 Campo d’applicazione
> Art. 1.01 Conduttori
Art. 0.02 Definizioni
Nella presente ordinanza:
- a.
- il termine «nave» designa i battelli della navigazione interna, compresi i canotti e le chiatte da traghetto, altre costruzioni galleggianti destinate allo spostamento, come anche gli apparecchi galleggianti;
- b.
- il termine «nave motorizzata» designa ogni nave provvista di propri mezzi di propulsione;
- c.
- il termine «convoglio rimorchiato» designa ogni gruppo composto di una o più navi rimorchiate e di una o più navi rimorchiatrici motorizzate; se sono rimorchiate navi da diporto, l’insieme non è considerato convoglio rimorchiato;
- d.
- il termine «apparecchio galleggiante» designa le costruzioni galleggianti provviste di attrezzature meccaniche e destinate ad essere adoperate sull’acqua, come le draghe, le bighe, le gru, ecc.;
- e.
- il termine «impianto galleggiante» designa le istallazioni normalmente non destinate ad essere spostate, come gli stabilimenti balneari, le calate, i pontili d’approdo, le rimesse per battelli, nonché le istallazioni destinate all’abitazione e allo sport;
- f.
- il termine «nave prioritaria» designa le navi cui l’autorità competente ha attribuito una priorità secondo l’articolo 1.15;
- g.
- il termine «nave passeggeri» designa le navi destinate al trasporto di passeggeri o adoperate per questi trasporti;
- h.
- il termine «nave mercantile» designa le navi destinate al trasporto di merci o adoperate per questi trasporti;
- i.
- il termine «nave a vela» designa le navi che navigano a vela; le navi che navigano a vela e adoperano simultaneamente i loro propri mezzi meccanici di propulsione sono considerate navi motorizzate;
- j.
- il termine «nave a remi» designa le navi mosse da remi o da altre istallazioni azionate dalla forza umana;
- k.
- il termine «nave da diporto» designa le navi destinate a scopi sportivi o ricreativi o adoperate a tal fine;
- l.
- una nave, una costruzione galleggiante o un impianto galleggiante è «stazionante» qualora sia direttamente o indirettamente ormeggiato all’ancora o attraccato;
- m.
- una nave, una costruzione galleggiante o un impianto galleggiante «fa rotta» oppure «naviga» quando, direttamente o indirettamente, non è ormeggiato all’ancora, attraccato o in secco;
- n.
- il termine «notte» designa l’intervallo tra il tramonto e la levata del sole;
- o.
- il termine «giorno» designa l’intervallo tra la levata e il tramonto del sole;
- p.1
- «direttiva sulle imbarcazioni da diporto»: direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, nella versione della direttiva 2003/44/CE;
- q.2
- per «sostanze che possono inquinare l’acqua» s’intendono le: sostanze e i preparati che:
- 1.
- sono classificati come pericolosi per l’ambiente ai sensi delle direttive 67/548/CEE3 o 1999/45/CE4,
- 2.
- devono essere contrassegnati con il simbolo N e la denominazione di pericolo «pericoloso per l’ambiente», e
- 3.
- devono essere contrassegnati con le seguenti denominazioni riferite a pericoli particolari o a combinazioni di essi:
- –
- R50 altamente tossico per gli organismi acquatici,
- –
- R51 tossico per gli organismi acquatici,
- –
- R53 può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico;
- r.5
- per «merci pericolose» s’intendono le sostanze, incluse soluzioni, miscele e oggetti, appartenenti alle classi da 1 a 9 elencate nella parte 2 dell’allegato A dell’Accordo europeo del 30 settembre 19576 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) nella versione in vigore;
- s.7
- per «chiatta da traghetto» s’intende un veicolo destinato al servizio di traghettamento o impiegato per questo scopo.
1 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 (RU 2002 284 283). Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
2 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004 ed entrata in vigore il 1° mag. 2004 (RU 2004 2081 2079).
3 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE).
4 GUCE n. L 200 del 30.7.1999. Il testo della direttiva può essere richiesto all’OSEC, Euro Info-Center Schweiz (Euro Info Centro Svizzera), Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o consultato all’indirizzo www.europa.eu.int/eur-lex.
5 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004 ed entrata in vigore il 1° mag. 2004 (RU 2004 2081 2079).
6 RS 0.741.621 Il testo dell’accordo può essere richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Internet: www.bundespublikationen.ch.
7 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 ott. 2003, approvata dal CF il 24 mar. 2004 ed entrata in vigore il 1° mag. 2004 (RU 2004 2081 2079).