Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Norme generali
> Art. 0.02 Definizioni

Art. 0.01 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica al lago di Costanza, compreso il lago inferiore, il vecchio Reno a partire dal ponte tra Rheineck e Gaissau fino allo sbocco nel lago di Costanza e i tronchi del Reno tra Costanza e il ponte stradale collegante Sciaffusa e Feuerthalen.


Stato 11. luglio 2006
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