2 Disposizioni relative alla circolazione
27 Disposizioni particolari per fiumi e canali
< Art. 70 Stazionamento vietato
> Art. 72 Manifestazioni nautiche
Art. 71 Segnalamento di impianti galleggianti, di natanti al lavoro e di natanti incagliati o affondati
1 Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i natanti incagliati o affondati devono portare:
- a.
- di notte,
- 1.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca;
- 2.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato;
- b.
- di giorno,
- 1.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca;
- 2.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.
2 Questi segnali devono trovarsi ad un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali