2 Disposizioni relative alla circolazione
26 Regole di rotta e di stazionamento
< Art. 43 Comportamento nei confronti dei natanti delle autoritą di controllo
> Art. 45 Incontro di battelli a motore fra di loro
Art. 44 Natanti tenuti ad allontanarsi da altri battelli
1 In caso d’incrocio o di sorpasso, fatto salvo l’articolo 43, devono allontanarsi:
- a.
- tutti i natanti dai battelli in servizio regolare;
- b.
- ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare, dai battelli per il trasporto di merci;
- c.
- ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31;
- d.
- ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31, dai battelli a vela;
- e.
- ogni battello a motore, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31, dai battelli a remi;
- f.1
- i kite surfs da tutti gli altri natanti.2
2 I convogli rimorchiati sono considerati come battelli in servizio regolare, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.
1 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 RU 2001 3038
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali