Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

2  Disposizioni relative alla circolazione
26  Regole di rotta e di stazionamento
< Art. 43 Comportamento nei confronti dei natanti delle autoritą di controllo
> Art. 45 Incontro di battelli a motore fra di loro

Art. 44 Natanti tenuti ad allontanarsi da altri battelli

1 In caso d’incrocio o di sorpasso, fatto salvo l’articolo 43, devono allontanarsi:

a.
tutti i natanti dai battelli in servizio regolare;
b.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare, dai battelli per il trasporto di merci;
c.
ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31;
d.
ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31, dai battelli a vela;
e.
ogni battello a motore, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31, dai battelli a remi;
f.1
i kite surfs da tutti gli altri natanti.2

2 I convogli rimorchiati sono considerati come battelli in servizio regolare, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.


1 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 RU 2001 3038


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali