Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

4  Disposizioni sulla costruzione
46  Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive
< Art. 148h Procedure di valutazione della conformità
> Art. 148j Dichiarazione di conformità

Art. 148i Organismi di collaudo e di valutazione della conformità

1 Gli organismi di collaudo e di valutazione della conformità che occorre consultare per la valutazione della conformità ai sensi degli allegati 23 e 24 nonché 26–29 devono, per il relativo settore specifico,:

a.
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione;
b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
c.
essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2 Chiunque si riferisce alla documentazione di un centro diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica del centro soddisfano i requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).



Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali