Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

4  Disposizioni sulla costruzione
46  Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive
< Art. 148g Messa in circolazione di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti
> Art. 148i Organismi di collaudo e di valutazione della conformitā

Art. 148h1 Procedure di valutazione della conformitā

1 Le procedure per la valutazione della conformitā sono disciplinate nell’allegato 20.

2 Se un organismo di valutazione della conformitā č coinvolto nella procedura di valutazione della conformitā, occorre apporre il suo numero di identificazione sull’imbarcazione sportiva o sul componente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali