Sezione 8: Costruzione
< Art. 40 Contrassegni
> Art. 42 Tecniche di costruzione e di collaudo
Art. 411 Rilevamento della condotta
La posizione dell’impianto di trasporto in condotta dev’essere definita in coordinate nazionali da agrimensori qualificati e iscritta nel registro fondiario, nonché nei dati della misurazione ufficiale.
1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
Stato 1° luglio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali