746.1
Legge federale
sugli impianti di trasporto in condotta
di combustibili e carburanti liquidi o gassosi
(Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC1)
del 4 ottobre 1963 (Stato 13 giugno 2006)
I. Disposizioni generali
II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
1. Vigilanza
Art. 16 1. PrincipioArt. 17 2. Competenza
Art. 18 3. Contenuto
Art. 19 4. Controllo
Art. 20 5. Rapporto di gestione e indicazione statistiche
2. Costruzione
Art. 21 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / a. IntroduzioneArt. 21a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / b. Picchettamento
Art. 21b 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / c. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
Art. 22 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / d. Avviso personale
Art. 22a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / e. Opposizione
Art. 22b 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / f. Eliminazione delle divergenze nella Amministrazione federale
Art. 23 2. Approvazione dei piani; durata di validità, ricorso
Art. 24 3. Procedura semplificata
Art. 25 4. Inizio della costruzione
Art. 26 5. Procedura di stima; immissione in possesso anticipata
Art. 27 6. Misure di protezione durante la costruzione
Art. 28 7. Progetti di costruzione di terzi
Art. 29 8. Spese
III. Responsabilità civile e assicurazione
Art. 33 1. Responsabilità civile / a. PrincipioArt. 34 1. Responsabilità civile / b. Risarcimento, riparazione, ecc.
Art. 35 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / a. Principio
Art. 36 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / b. Sospensione e cessazione dell’assicurazione
Art. 37 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / c. Azione contro l’assicuratore; eccezioni; regresso
Art. 38 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / d. Pluralità di danneggiati
Art. 39 3. Disposizioni comuni / a. Prescrizione
Art. 40 3. Disposizioni comuni / b. ...
IV. Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni
Art. 41 1. PrincipioArt. 42 2. Obbligo d’una licenza
Art. 43 3. Vigilanza e alta vigilanza
V. Pene e misure amministrative8
Art. 44 1. Danneggiamento di impianti di trasporti in condotta e perturbamento dell’esercizioArt. 45 2. Infrazioni della legge
Art. 45a 2. Infrazioni della legge / 2a Altre disposizioni penali
Art. 46 3. Disposizioni generali
Art. 46a 3a Procedura e competenza
Art. 47 4. Misure amministrative
Art. 47a 5. Trattamento di dati personali
VI. Disposizioni transitorie e finali
Art. 48 1. Diritto transitorio / a. PrincipioArt. 49 1. Diritto transitorio / b. Impianti con licenza o concessione cantonale
Art. 50 1. Diritto transitorio / c. Impianti senza licenza o concessione cantonale
Art. 51 2. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999
Art. 52 3. Esecuzione
Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 19649.
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 [CS 1 3; RU 1961 498, 1976 711]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 91, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. 21 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
4 FF 1962 1365
5 Tit. abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
6 Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
7 Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
8 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
9 DCF del 25 feb. 1964 (RU 1964 110).