Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

746.1

Legge federale
sugli impianti di trasporto in condotta
di combustibili e carburanti liquidi o gassosi

(Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC1)

del 4 ottobre 1963 (Stato 13  giugno 2006)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 23, 24quater, 26bis, 64 e 64bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19624,

decreta:

I. Disposizioni generali

...5

Art. 1 Campo d’applicazione

...6

Art. 2 1. Approvazione dei piani

Art. 3 2. Condizioni / a. In generale

Art. 4 2. Condizioni / b. Impresa estera

Art. 5 a 9

...7

Art. 10 3. Diritto di espropriazione

Art. 11 4. Diritto all’incrocio delle vie di comunicazione

Art. 12

Art. 13 5. Obbligo di trasporto

Art. 14 e 15

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio

1. Vigilanza

Art. 16 1. Principio

Art. 17 2. Competenza

Art. 18 3. Contenuto

Art. 19 4. Controllo

Art. 20 5. Rapporto di gestione e indicazione statistiche

2. Costruzione

Art. 21 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / a. Introduzione

Art. 21a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / b. Picchettamento

Art. 21b 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / c. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

Art. 22 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / d. Avviso personale

Art. 22a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / e. Opposizione

Art. 22b 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / f. Eliminazione delle divergenze nella Amministrazione federale

Art. 23 2. Approvazione dei piani; durata di validità, ricorso

Art. 24 3. Procedura semplificata

Art. 25 4. Inizio della costruzione

Art. 26 5. Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 27 6. Misure di protezione durante la costruzione

Art. 28 7. Progetti di costruzione di terzi

Art. 29 8. Spese

3. Esercizio

Art. 30 1. Autorizzazione d’esercizio

Art. 31 2. Efficacia operativa e sicurezza dell’esercizio

Art. 32 3. Guasti

Art. 32a 4. Sospensione dell’esercizio

Art. 32b 5. Smantellamento dell’impianto

Art. 32c 6. Proprietà

III. Responsabilità civile e assicurazione

Art. 33 1. Responsabilità civile / a. Principio

Art. 34 1. Responsabilità civile / b. Risarcimento, riparazione, ecc.

Art. 35 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / a. Principio

Art. 36 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / b. Sospensione e cessazione dell’assicurazione

Art. 37 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / c. Azione contro l’assicuratore; eccezioni; regresso

Art. 38 2. Assicurazione sulla responsabilità civile / d. Pluralità di danneggiati

Art. 39 3. Disposizioni comuni / a. Prescrizione

Art. 40 3. Disposizioni comuni / b. ...

IV. Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni

Art. 41 1. Principio

Art. 42 2. Obbligo d’una licenza

Art. 43 3. Vigilanza e alta vigilanza

V. Pene e misure amministrative8

Art. 44 1. Danneggiamento di impianti di trasporti in condotta e perturbamento dell’esercizio

Art. 45 2. Infrazioni della legge

Art. 45a 2. Infrazioni della legge / 2a Altre disposizioni penali

Art. 46 3. Disposizioni generali

Art. 46a 3a Procedura e competenza

Art. 47 4. Misure amministrative

Art. 47a 5. Trattamento di dati personali

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 1. Diritto transitorio / a. Principio

Art. 49 1. Diritto transitorio / b. Impianti con licenza o concessione cantonale

Art. 50 1. Diritto transitorio / c. Impianti senza licenza o concessione cantonale

Art. 51 2. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999

Art. 52 3. Esecuzione

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 19649.


RU 1964 95


1 Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 [CS 1 3; RU 1961 498, 1976 711]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 91, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. 21 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
4 FF 1962 1365
5 Tit. abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
6 Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
7 Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
8 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
9 DCF del 25 feb. 1964 (RU 1964 110).


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali