VI. Disposizioni transitorie e finali
< Art. 51 2. Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 giugno 1999
Art. 52
3. Esecuzione
1 Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell’entrata in vigore della presente legge.
2 Esso emana le necessarie prescrizioni d’applicazione, che indicano segnatamente:1
- 1.
- gli uffici federali incaricati dell’esecuzione, i loro compiti e la loro collaborazione con gli altri uffici interessati;
- 2.
- i requisiti che gli impianti devono avere a tutela delle persone, delle cose e dei diritti importanti;
- 3.2
- la procedura di approvazione dei piani;
- 4.3
- le tasse per l’attivitą dell’Ufficio federale.
3 I Cantoni regolano, in quanto occorra, le competenze per i compiti loro assegnati e la procedura applicabile.
1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
375 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).