Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

VI. Disposizioni transitorie e finali
< Art. 48 1. Diritto transitorio / a. Principio
> Art. 50 1. Diritto transitorio / c. Impianti senza licenza o concessione cantonale

Art. 49

b. Impianti con licenza o concessione cantonale

1 I diritti acquisiti in virtù d’una licenza o d’una concessione cantonale sono riconosciuti conformemente al capoverso 2.

2 Il titolare d’una licenza o d’una concessione cantonale è esente, durante la validità della stessa ma non oltre 50 anni dal momento dell’entrata in vigore della presente legge, dall’obbligo di chiedere una concessione federale. Nel termine di 2 anni da quel momento, egli deve conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 4. I diritti e gli obblighi del titolare d’una licenza o d’una concessione di costruire e di esercitare un impianto di trasporto in condotta, conferita dal Cantone prima dell’entrata in vigore della presente legge, non possono essere modificati a suo svantaggio in virtù della stessa, se non per cause imperative d’interesse pubblico.

3 Nel termine di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni trasmettono al Dipartimento tutti i documenti circa gli impianti considerati nell’articolo 1 capoverso 2 da essi autorizzati o conceduti.


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali