Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

V. Pene e misure amministrative
< Art. 47 4. Misure amministrative
> Art. 48 1. Diritto transitorio / a. Principio

Art. 47a1

5. Trattamento di dati personali

1 Le autoritą incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 44 e seguenti.

2 Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l’esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.


1 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali