Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

V. Pene e misure amministrative
< Art. 46a 3a Procedura e competenza
> Art. 47a 5. Trattamento di dati personali

Art. 47

4. Misure amministrative

1 Qualora, nonostante un avvertimento, non sia osservata, nel termine stabilito, una decisione dell’Ufficio federale, questa può eseguirla o farla eseguire a spese dell’inadempiente, senza pregiudizio dell’azione penale.

2 ...1


1 Abrogato dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali