V. Pene e misure amministrative
< Art. 46 3. Disposizioni generali
> Art. 47 4. Misure amministrative
Art. 46a1
3a Procedura e competenza
1 Le infrazioni previste nell’articolo 44 soggiacciono alla giurisdizione penale federale.
2 Le infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale, secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 19742. sul diritto penale amministrativo
Stato 13 giugno 2006
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