Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

V. Pene e misure amministrative
< Art. 46 3. Disposizioni generali
> Art. 47 4. Misure amministrative

Art. 46a1

3a Procedura e competenza

1 Le infrazioni previste nell’articolo 44 soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

2 Le infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale, secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 19742. sul diritto penale amministrativo


1 Introdotto dal n. 14 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
2 RS 313.0


Stato 13 giugno 2006
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