Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

V. Pene e misure amministrative
< Art. 45a 2. Infrazioni della legge / 2a Altre disposizioni penali
> Art. 46a 3a Procedura e competenza

Art. 461

3. Disposizioni generali

1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero2 si applicano alle infrazioni di cui all’articolo 44.

2 Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) si applicano alle infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a.


1 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
2 RS 311.0
3 RS 313.0


Stato 13 giugno 2006
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