V. Pene e misure amministrative
< Art. 45a 2. Infrazioni della legge / 2a Altre disposizioni penali
> Art. 46a 3a Procedura e competenza
Art. 461
3. Disposizioni generali
1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero2 si applicano alle infrazioni di cui all’articolo 44.
2 Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) si applicano alle infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a.
1 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
2 RS 311.0
3 RS 313.0
Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali