Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

V. Pene e misure amministrative
< Art. 45 2. Infrazioni della legge
> Art. 46 3. Disposizioni generali

Art. 45a1

2a Altre disposizioni penali

Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.


1 Introdotto dal n. 14 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
2 RS 313.0


Stato 13 giugno 2006
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