Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

V. Pene e misure amministrative
< Art. 44 1. Danneggiamento di impianti di trasporti in condotta e perturbamento dell’esercizio
> Art. 45a 2. Infrazioni della legge / 2a Altre disposizioni penali

Art. 45

2. Infrazioni della legge

1.  Chiunque dà informazioni inesatte o incomplete per ottenere un’approvazione dei piani, chiunque, senz’esserne autorizzato, incomincia o prosegue la costruzione d’un impianto di trasporto in condotta oppure un’opera di cui all’articolo 28, chiunque, senz’esserne autorizzato, imprende o prosegue l’esercizio d’un impianto di trasporto in condotta, chiunque non osserva le condizioni o gli oneri attenenti a un’approvazione dei piani, oppure l’obbligo di stipulare un’assicurazione o di fornire garanzie, chiunque, cessando d’essere stagno un impianto di trasporto in condotta, non provvede immediatamente ai rimedi e agli avvisi previsti nell’articolo 32, è punito, ove abbia agito con intenzione, né il fatto costituisca un reato più grave, con l’arresto o con la multa fino a 20 000 franchi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la sicurezza del Paese, l’indipendenza o la neutralità della Svizzera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l’interesse generale del Paese, può essere pronunciata la detenzione.

2.  La pena è della multa fino a 10 000 franchi, se il colpevole ha agito per negligenza.

3.  Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni delle disposizioni d’applicazione.

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1 Abrogato dal n. 14 dell’all. al DPA (RS 313.0).


Stato 13 giugno 2006
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