Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Disposizioni generali
...
< Art. 3 2. Condizioni / a. In generale
> Art. 5 a 9

Art. 41

b. Impresa estera

Un’impresa estera deve avere un’amministrazione e una direzione dell’esercizio residenti in Svizzera, nonché un’organizzazione aziendale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.


1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali