I. Disposizioni generali
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> Art. 5 a 9
Art. 41
b. Impresa estera
Un’impresa estera deve avere un’amministrazione e una direzione dell’esercizio residenti in Svizzera, nonché un’organizzazione aziendale che garantisca il rispetto del diritto svizzero.
1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali