III. Responsabilità civile e assicurazione
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> Art. 40 3. Disposizioni comuni / b. ...
Art. 39
3. Disposizioni comuni
a. Prescrizione
1 L’azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive in 2 anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, ma, in ogni caso, nel termine di 10 anni dal giorno dell’evento dannoso. Se l’azione deriva da un atto punibile, riguardo al quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
2 L’interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l’assicuratore, e viceversa.
3 Il regresso tra le persone civilmente responsabili d’un evento dannoso e il regresso dell’assicuratore si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui la prestazione fu interamente fornita e il responsabile fu noto.
4 Nel rimanente, è applicabile il Codice delle obbligazioni1.