Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
3. Esercizio
< Art. 32b 5. Smantellamento dell’impianto
> Art. 33 1. Responsabilità civile / a. Principio

Art. 32c1

6. Proprietà

Salvo disposizione contraria, l’impianto di trasporto in condotta è di proprietà dell’impresa cui è stata concessa l’autorizzazione d’esercizio.


1 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali