Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
3. Esercizio
< Art. 31 2. Efficacia operativa e sicurezza dell’esercizio
> Art. 32a 4. Sospensione dell’esercizio

Art. 32

3. Guasti

1 Quando l’impianto cessi d’essere stagno, l’impresa deve prendere immediatamente tutte le misure opportune per evitare o restringere il danno e rimuovere al pił presto il danno o il pericolo di danni.

2 L’Ufficio federale e il posto d’allarme designato dal Governo cantonale ne devono essere avvisati senza indugio.


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali