I. Disposizioni generali
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< Art. 2 1. Approvazione dei piani
> Art. 4 2. Condizioni / b. Impresa estera
Art. 3
2. Condizioni
a. In generale1
1 L’approvazione dei piani va rifiutata oppure, se basta una misura meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri:2
- a.
- se la costruzione o l’esercizio dell’impianto ponesse in pericolo persone, beni o diritti importanti; in particolare, se vi fosse pericolo d’inquinamento delle acque o risultasse notevolmente pregiudicato il paesaggio;
- b.
- se fosse perturbata un’opera pubblica esistente, ovvero impedita o notevolmente intralciata l’attuazione di un’opera progettata, quando un interesse pubblico prevalente esiga che siano rispettate;
- c.
- se si opponga un interesse pubblico notevole alla creazione o alla tutela di quartieri d’abitazione o di zone industriali, fatto valere dal Cantone;
- d.
- se è necessario alla sicurezza del Paese o al mantenimento dell’indipendenza o della neutralità della Svizzera, oppure a evitare una dipendenza economica contraria all’interesse generale del Paese;
- e. 3
- quando l’impresa richiedente non soddisfa le condizioni dell’articolo 4, oppure
- f.
- se altre cause imperative di diritto pubblico l’esigono.
2 L’approvazione dei piani non può essere né rifiutata né concessa con condizioni restrittive o oneri per ragioni diverse da quelle di cui al capoverso 1.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
3 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
4 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).