Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
2. Costruzione
< Art. 28 7. Progetti di costruzione di terzi
> Art. 30 1. Autorizzazione d’esercizio

Art. 29

8. Spese1

1 Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti, o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta gią esistente, le spese dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio sono, salvo patto contrario, a carico della nuova opera.

2 Le contestazioni derivanti dall’applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista negli articoli 57 e seguenti della LEspr.


1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali