II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
2. Costruzione
< Art. 22a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / e. Opposizione
> Art. 23 2. Approvazione dei piani; durata di validitā, ricorso
Art. 22b1
f. Eliminazione delle divergenze nella Amministrazione federale
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale č disciplinata dall’articolo 62b della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
1 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 RS 172.010
Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali