Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
2. Costruzione
< Art. 21b 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / c. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
> Art. 22a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / e. Opposizione

Art. 221

d. Avviso personale

Al pił tardi con il deposito pubblico della domanda l’impresa deve inviare agli aventi diritto all’indennitą secondo l’articolo 31 LEspr2 un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.


1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 RS 711


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali