II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
2. Costruzione
< Art. 21a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / b. Picchettamento
> Art. 22 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / d. Avviso personale
Art. 21b1
c. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
1 L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
3 Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione di cui agli articoli 42–44 LEspr2.
1 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 RS 711
Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali