Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
2. Costruzione
< Art. 20 5. Rapporto di gestione e indicazione statistiche
> Art. 21a 1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani / b. Picchettamento

Art. 211

1. Procedura ordinaria di approvazione dei piani

a. Introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione č completa e, se del caso, chiede di completarla.


1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali