I. Disposizioni generali
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< Art. 1 Campo d’applicazione
> Art. 3 2. Condizioni / a. In generale
Art. 21
1. Approvazione dei piani
1 Gli impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 1 capoverso 2 possono essere costruiti o modificati unicamente con l’approvazione dei piani da parte dell’autoritā di vigilanza.
2 La procedura d’approvazione dei piani č retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge federale del 20 giugno 19302 sull’espropriazione (LEspr).
3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4 Non č necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti dell’esercente di un impianto di trasporto in condotta (impresa).
1 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 RS 711