Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
1. Vigilanza
< Art. 18 3. Contenuto
> Art. 20 5. Rapporto di gestione e indicazione statistiche

Art. 19

4. Controllo

1 Le persone cui č affidato il controllo della costruzione e dell’esercizio hanno il diritto d’accedere in ogni tempo a tutte le parti dell’impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate.

2 Le persone e il materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.


Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali