II. Vigilanza, costruzione ed esercizio
1. Vigilanza
< Art. 18 3. Contenuto
> Art. 20 5. Rapporto di gestione e indicazione statistiche
Art. 19
4. Controllo
1 Le persone cui č affidato il controllo della costruzione e dell’esercizio hanno il diritto d’accedere in ogni tempo a tutte le parti dell’impianto e di ricevere tutte le informazioni desiderate.
2 Le persone e il materiale necessari al controllo devono essere forniti loro gratuitamente.
Stato 13 giugno 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali