I. Disposizioni generali
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> Art. 2 1. Approvazione dei piani
Art. 1
Campo d’applicazione1
1 La presente legge si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi (detti complessivamente qui di seguito «impianti»).
2 Essa è interamente applicabile:
- a.
- alle condotte aventi un diametro e una pressione d’esercizio maggiori di quelli stabiliti dal Consiglio federale;
- b.
- alle condotte che traversano i confini della Svizzera, in quanto non siano considerate nella lettera a, eccettuate le condotte di distribuzione del gas urbano nell’ambito esclusivo della zona economica dell’impresa che lo fornisce.
3 Le condotte che non adempiono le condizioni stabilite nel capoverso 2 soggiacciono all’ordinamento speciale previsto nel capo IV.
4 Il Consiglio federale può esentare dalla legge le condotte brevi, segnatamente quelle che sono parti costitutive d’impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti.
1 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
2 Abrogato dal n. 78 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).