Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 14 Personale per l’esercizio e la manutenzione
> Art. 16 Scartamento
Art. 15 Notifiche sull’esercizio e la manutenzione
1 Le imprese ferroviarie informano l’UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all’UFT.1
1bis Le imprese ferroviarie informano entro 30 giorni il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.2
2 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 28 giugno 20003 concernente le inchieste sugli infortuni.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).
2 Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
3 RS 742.161
4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 28 giu. 2000 concernente le inchieste sugli infortuni, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2103).