742.140.3
Legge federale
sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera
occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
(Legge sul raccordo RAV, LRAV)
del 18 marzo 2005 (Stato 1° gennaio 2010)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione del 5 novembre 19992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità; in esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19963 tra il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20044,
decreta:
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Progetto
Art. 4 Progettazione e costruzione
Art. 5 Assegnazione di mandati
Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori
Art. 7 Finanziamento
Art. 8 Modalità di finanziamento
Art. 9 Vigilanza e controllo
Art. 10 Rendiconto
Art. 11 Procedura e competenze
Art. 12 Esecuzione
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 20055
1 RS 101
2 RS 0.742.140.334.97
3 RS 0.742.140.313.69
4 FF 2004 3335
5 DCF del 24 ago. 2005 (RU 2005 4239).