Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

742.140.3

Legge federale
sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera
occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità

(Legge sul raccordo RAV, LRAV)

del 18 marzo 2005 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione del 5 novembre 19992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità; in esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19963 tra il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20044,

decreta:

Art. 1 Obiettivi

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Progetto

Art. 4 Progettazione e costruzione

Art. 5 Assegnazione di mandati

Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori

Art. 7 Finanziamento

Art. 8 Modalità di finanziamento

Art. 9 Vigilanza e controllo

Art. 10 Rendiconto

Art. 11 Procedura e competenze

Art. 12 Esecuzione

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 20055


 RU 2005 4239


1 RS 101
2 RS 0.742.140.334.97
3 RS 0.742.140.313.69
4 FF 2004 3335
5 DCF del 24 ago. 2005 (RU 2005 4239).


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali