Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

741.811

Ordinanza
sul contributo alla prevenzione degli infortuni
nella circolazione stradale

del 13 dicembre 1976 (Stato il 1° gennaio 1996)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 2, 11 e 12 della legge federale del 25 giugno 19761 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale,

ordina:

Art. 1 Ammontare del contributo

Art. 2 Veicoli non sottoposti all’assicurazione obbligatoria

Art. 3 Pagamento dei contributi

Art. 4 Sorveglianza

Art. 5 Commissione amministrativa

Art. 6 Disposizioni transitorie

Art. 7 Entrata in vigore

RU 1976 2735


1 RS 741.81


Stato 1° gennaio 1996
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