741.811
Ordinanza
sul contributo alla prevenzione degli infortuni
nella circolazione stradale
del 13 dicembre 1976 (Stato il 1° gennaio 1996)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 2, 11 e 12 della legge federale del 25 giugno 19761 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale,
ordina:
Art. 2 Veicoli non sottoposti all’assicurazione obbligatoria
Art. 3 Pagamento dei contributi
Art. 4 Sorveglianza
Art. 5 Commissione amministrativa
Art. 6 Disposizioni transitorie
Art. 7 Entrata in vigore
Stato 1° gennaio 1996
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